Sez. 2, Sentenza n. 30419 del 16/03/2016 Ud. (dep. 18/07/2016) Rv. 267411 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3 bis, cod. pen. - Luogo di privata dimora - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" ogni ambiente in cui la persona autorizzata a soggiornarvi sia titolare di uno "ius exludendi alios" e che sia in concreto idoneo a sottrarre il soggetto da ingerenze esterne e a proteggere il diritto alla riservatezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'aggravante con riferimento a rapine in banca consumate all'interno dei locali di ricezione della clientela in orari di apertura al pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)