Sez. L, Sentenza n. 5840 del 11/06/1998 (Rv. 516385 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Ripetizione di indebito - Importi di pensione cosiddetta pro-rata esteri - Disciplina ex art. 1, comma duecentosessantesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662 - Applicabilità .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Le disposizioni dell'art. 1, comma duecentosessantesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662 in materia di limiti alle azioni di ripetizioni di indebito da parte dell'Inps e degli altri enti previdenziali nei confronti dei soggetti assicurati sono applicabili anche agli importi di pensione cosiddetta pro - rata esteri (art. 8 legge n. 153 del 1969), in considerazione dell'ampiezza delle fattispecie cui ha inteso fare riferimento il legislatore e del mancato impiego, nel testo della legge, dell'espressione <<indebito pagamento>>, sostituita da quella di <<indebita percezione>>.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)