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Sez. L, Sentenza n. 10809 del 04/11/1997 (Rv. 509472 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Pro - Rata esteri - Norme sulla ripetizione degli indebiti previdenziali ex art. 1, comma duecentosessantesimo, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509472-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Le disposizioni dell'art. 1, comma duecentosessantesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in materia di limiti alle azioni di ripetizioni di indebito da parte dell'INPS e degli altri enti previdenziali nei confronti dei soggetti assicurati sono applicabili anche agli importi di pensione comunemente denominati pro - rata esteri (art. 8 legge n. 153 del 1969), in considerazione dell'ampiezza delle fattispecie cui ha inteso fare riferimento il legislatore e del mancato impiego, nel testo della legge, dell'espressione "indebito pagamento", sostituita da quella di "indebita percezione".

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)