Sez. 5, Sentenza n. 50289 del 07/07/2015 Cc. (dep. 22/12/2015) Rv. 265904 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 12 quinquies legge n. 356 del 1992 - Intestazione fittizia di quote sociali - Accertamento della qualifica di socio di fatto - Necessità - Ruolo di amministratore di fatto della società le cui quote sono oggetto dell'intestazione fittizia - Sufficienza ai fini dell'accertamento del reato - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato d'intestazione fittizia di quote sociali (art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) non è sufficiente la prova che l'indagato rivesta la funzione di amministratore di fatto della società delle cui quote s'ipotizza la fittizia intestazione, essendo invece necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)