Sez. 1, Sentenza n. 3657 del 21/06/1984 (Rv. 435649 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - AMMISSIONE DI UNA BANCA AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DI UN SUO CORRENTISTA IN FORZA DI UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CURATORE DELL'OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERESSI - POSIZIONE DEL CURATORE COME TERZO RISPETTO AL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - AMMISSIONE DI UNA BANCA AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DI UN SUO CORRENTISTA IN FORZA DI UN PRECEDENTE CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CURATORE DELL'OPERATIVITÀ DELLA CLAUSOLA RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERESSI - POSIZIONE DEL CURATORE COME TERZO RISPETTO AL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ai rapporti contrattuali sorti anteriormente allo instaurarsi della procedura concorsuale, il curatore del fallimento, qualora non impugni i relativi negozi con le azioni esperibili a tutela della massa, come nel caso in cui ne deduca la simulazione o la revocabilità, non assume la qualità di terzo, ma viene a trovarsi nella stessa posizione del fallito. Pertanto, a fronte dell'ammissione di una banca al passivo del fallimento di un suo correntista, in forza di un precedente contratto di apertura di credito in conto corrente, il curatore, ove si limiti a contestare l'operatività della clausola relativa alla regolamentazione degli interessi, non può essere considerato come terzo rispetto al contratto stesso, e non può, quindi, invocare l'inopponibilità di detta clausola per difetto di data certa, secondo il disposto dell'art. 2704 cod. civ.. (V 4853/80, mass n 408681; (V 1835/78, mass n 391223; (V 4272/76, mass n 382968).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)