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Sez. 1, Sentenza n. 5629 del 28/10/1982 (Rv. 423401 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO CON L'IMPRENDITORE SUCCESSIVAMENTE DICHIARATO FALLITO - AZIONE PROPOSTA DAL CURATORE PER LO ADEMPIMENTO DI TALE CONTRATTO - POSIZIONE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL CURATORE MEDESIMO NONCHÉ DELL'ASSUNTORE DEL CONCORDATO CHE PROSEGUA IL GIUDIZIO DA LUI INIZIATO - IDENTITÀ CON LA POSIZIONE DEL FALLITO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423401-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - CONTRATTO STIPULATO CON L'IMPRENDITORE SUCCESSIVAMENTE DICHIARATO FALLITO - AZIONE PROPOSTA DAL CURATORE PER LO ADEMPIMENTO DI TALE CONTRATTO - POSIZIONE SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL CURATORE MEDESIMO NONCHÉ DELL'ASSUNTORE DEL CONCORDATO CHE PROSEGUA IL GIUDIZIO DA LUI INIZIATO - IDENTITÀ CON LA POSIZIONE DEL FALLITO - CONSEGUENZE.*

Il curatore del fallimento il quale agisca per ottenere lo adempimento dell'obbligazione facente carico ad un soggetto che abbia stipulato un contratto con l'imprenditore successivamente dichiarato fallito, ed avente in tale contratto la sua fonte, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostituzione del patrimonio originario del fallito, e cioè nella veste di terzo, ma esercita un'Azione trovata nel patrimonio del fallito medesimo, come avente causa di questo, ponendosi nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, quale sarebbe stata anche se il fallimento non fosse stato dichiarato, al fine di fare entrare nel suo patrimonio attività che gli competevano già prima della dichiarazione di fallimento e che sono indipendenti dal dissesto successivamente verificatosi; nella stessa posizione, in caso di chiusura del fallimento per concordato, viene a trovarsi anche l'assuntore del concordato che prosegua il giudizio già iniziato dal curatore. Sia al curatore che all'assuntore, pertanto, la controparte può opporre senza limiti lo stesso contratto (ed il documento che lo incorpora) per fondarvi una sua eccezione o un suo controdiritto. (V 1835/78, mass n 391223; (V 3537/77, mass n 387128; (V 4272/76, mass n 382968; (V 4030/74, mass n 372621).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)