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Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 06/04/1992 (Rv. 476631 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - In genere | Beni detenuti da terzi - Contestazione da parte del terzo dell'appartenenza del bene all'asse fallimentare - Decreto di acquisizione degli stessi al fallimento e provvedimento confermativo del Tribunale - Provvedimenti autonomi - Configurabilità - Tutela del terzo - Azione di nullità - Esperibilità.
Stato
decisa il 1992-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476631-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - In genere

Il decreto di acquisizione al fallimento di beni detenuti da terzi, ai sensi dell'art. 25 n. 2 legge fall., può essere emesso dal giudice delegato nel caso in cui il terzo non contesti l'appartenenza del bene all'asse fallimentare e non, invece, quando egli opponga un proprio diritto soggettivo, prospettato come incompatibile e prevalente rispetto all'espropriazione collettiva (nella specie, il terzo, presso cui la merce era stata costituita in pegno, invocava la disciplina speciale della legge 10 maggio 1938 n. 745, relativa ai monti di credito su pegno). In tale secondo ipotesi, il decreto di acquisizione che venga ugualmente emesso dal giudice delegato, e poi il provvedimento del tribunale che lo confermi in esito a reclamo, devono considerarsi abnormi, per carenza del relativo potere, con la conseguenza che compete al terzo una tutela cognitiva autonoma, sotto forma di azione di nullità, non il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 10/05/1938 num. 745 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)