Sez. 1, Sentenza n. 2 del 02/01/1995 (Rv. 489490 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Decreto del giudice delegato per acquisire mobili o immobili detenuti da terzi - Diritto dei terzi - Incompatibilità con la pretesa degli organi fallimentari - Predetto decreto e provvedimento di conferma del Tribunale - Provvedimenti abnormi - Configurabilità - Provvedimento del Tribunale - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità - "Actis nullitatis" - Esperibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
Il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 25 n. 2 legge fallimentare allo scopo di acquisire mobili o immobili detenuti da terzi, i quali rivendichino su di essi un proprio diritto (esclusivo), incompatibile con la pretesa degli organi fallimentari, e il provvedimento di conferma emesso su reclamo dal Tribunale devono considerarsi abnormi per carenza del relativo potere e quindi insuscettibili di passare in giudicato. Pertanto, il ricorso per Cassazione proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione avverso detto ultimo provvedimento è inammissibile, mentre resta proponibile in ogni tempo, per accertare la sua inidoneità a produrre effetti giuridici, l'"actio nullitatis".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)