Sez. 1, Sentenza n. 1543 del 11/02/1995 (Rv. 490391 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Lavori eseguiti prima della entrata in vigore della legge n. 700 del 1974 - Compenso revisionale - Interessi legali - Decorrenza - Momento iniziale.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, per i contratti anteriori alla entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974 n. 700 e relativamente ai lavori eseguiti prima di tale data,, l'obbligo di pagamento del compenso revisionale può configurarsi unicamente in base al disposto dell'art. 3, quarto comma, del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501. Ne consegue che gli interessi legali su tale compenso decorrono solo dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo, non potendo applicarsi la normativa successiva, a nulla rilevando la circostanza che il contratto non sia stato ancora compiutamente eseguito (per non essersi proceduto al collaudo) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 700 del 1974, poiché si deve aver riguardo, non già alla esecuzione del contratto, bensì a quella dei lavori in concreto.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 3, Legge 21/12/1974 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)