Sez. 6, Sentenza n. 10609 del 27/10/1983 Ud. (dep. 10/12/1983) Rv. 161643 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - ATTO ILLECITO DEL PUBBLICO UFFICIALE - ATTO ILLECITO DEL PRIVATO - IPOTIZZABILITÀ DEL REATO DI CONCUSSIONE E NON DEL REATO DI CORRUZIONE - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - ATTO ILLECITO DEL PUBBLICO UFFICIALE - ATTO ILLECITO DEL PRIVATO - IPOTIZZABILITÀ DEL REATO DI CONCUSSIONE E NON DEL REATO DI CORRUZIONE - CONDIZIONI.*
Non si può ipotizzare il reato di concussione, ma quello di corruzione, nel caso del privato che effettua la dazione illecita perché mosso dall'interesse al conseguimento dell'indebito vantaggio: la consapevolezza della illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale è idonea a toglierlo dalla posizione di vittima, ponendolo in quella di compartecipe, sempre che la gravità del male minacciato o la Azione fraudolenta posta in essere dal pubblico ufficiale non abbiano mantenuta intatta quella posizione prevaricatrice. (Conf mass n 157960; (Conf mass n 157961; (Conf mass n 154438; (Conf mass n 154439).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)