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Sez. 3, Sentenza n. 4621 del 26/04/1995 (Rv. 492015 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ. al debitore esecutato - Funzione - Natura.
Stato
decisa il 1995-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492015-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

Nell'atto di pignoramento presso terzi l'ingiunzione al debitore esecutato ex art. 492 cod. proc. civ. costituisce un elemento strutturale essenziale per l'attuazione della funzione dell'atto. Infatti, solo attraverso tale ingiunzione, rivolta, pur senza necessità di formule sacramentali, dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astensione da ogni atto pregiudizievole sancito dallo stesso art. 492.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)