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Sez. 5, Sentenza n. 5651 del 23/11/1999 Cc. (dep. 14/01/2000) Rv. 215570 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Tribunale del Riesame - Mancata trasmissione di atti - Conseguenze - Perdita di efficacia della misura - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215570-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di riesame di misure cautelari, la sanzione dell'inefficacia non si determina in ogni caso di mancata trasmissione degli atti, ma quando al Tribunale pervenga solo parte degli atti già trasmessi al GIP. Invero, l'Organo del riesame deve avere a disposizione gli stessi elementi dei quali ha potuto disporre il giudice della cautela per accogliere o rigettare la richiesta del PM. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame, che aveva confermato l'ordinanza custodiale, nonostante la mancanza tra gli atti trasmessi di una informativa di reato, di alcuni verbali di intercettazione e di un verbale di dichiarazioni di persona informata sui fatti, affermando che, comunque, la misura trovava sostegno nel residuo, cospicuo assetto probatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)