Sez. 3, Sentenza n. 25737 del 24/10/2008 (Rv. 605328 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Nullità della notificazione a decreto ingiuntivo - Opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Differenza dall'inesistenza della notificazione - Individuazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA
Nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo - diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei - è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 cod. proc. civ.. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 cod. proc. civ.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso "inaudita altera parte" causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto. (Nella specie l'opponente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo gli era stato notificato, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in luogo diverso dall'effettiva dimora essendosi egli trasferito altrove ma, poichè il luogo della notifica era risultato essere ancora a quel tempo la sua residenza anagrafica, la S.C. ha ritenuto che l'opposizione tardiva era stata correttamente rigettata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)