Sez. U, Sentenza n. 16463 del 19/07/2006 (Rv. 591154 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Archiviazione del procedimento penale non conseguente ad una specifica contestazione - Termine di decadenza di un anno "ex" art. 59 d.P.R. n. 916 del 1959 - Decorrenza - Dal giorno della notizia, per uno dei due titolari dell'azione disciplinare, del fatto formante oggetto dell'addebito disciplinare - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti del magistrato ricollegabile ad un procedimento penale, ogniqualvolta il decreto di archiviazione non consegua ad una specifica contestazione, il termine annuale di decadenza per il promovimento dell'azione disciplinare, di cui all'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1946, n. 511, decorre dal giorno in cui uno dei titolari dell'azione disciplinare abbia avuto notizia di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale, nel dichiarare il non doversi procedere perché l'azione disciplinare non era stata promossa nei termini di legge, aveva rilevato che già la motivata richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e comunicata al Ministro della giustizia conteneva tutti gli elementi dell'illecito disciplinare poi contestato all'incolpato).
Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)