Sez. U, Sentenza n. 10384 del 02/07/2003 (Rv. 564710 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Procedimento penale nei confronti del magistrato - Termine di decadenza di un anno "ex" art. 59 d.P.R. n. 916 del 1959 - Inapplicabilità - Fondamento - Art. 29 R.D.Lgs. n. 511 del 1946 - Decreto di archiviazione pronunciato secondo il nuovo cod. proc. pen. - Inclusione tra i provvedimenti di cui al citato art. 29 - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
L'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - secondo il quale l'azione disciplinare nei confronti del magistrato non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare - si riferisce solo all'ipotesi di procedimento disciplinare non ricollegabile ad un procedimento penale, in corso od esaurito; ove invece sia iniziato un procedimento penale nei confronti del magistrato, trova applicazione l'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ai cui sensi l'esercizio dell'azione disciplinare è svincolato da termini perentori, restando legato solamente alle differenti scansioni del procedimento penale, e, quindi, alla pronuncia di condanna o di proscioglimento (nonché, nel sistema del nuovo codice di procedura penale, di decreto di archiviazione emesso in relazione a reati attribuiti al magistrato nei cui confronti sia stata formulata una precisa contestazione), la quale costituisce autonoma base per l'iniziativa disciplinare, obbligatoria o discrezionale.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 125 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 125 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)