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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 marzo 1964, causa 15/63

Decisione
decisa il 1964-03-04
ECLI
ECLI:EU:C:1964:9

Epigrafe

Nella causa promossa da Claude Lassalle, dipendente del Parlamento Europeo, assistito dall'avv. C. Durrenberger, del Foro di Strasburgo, residente a Lussemburgo, rue de Vianden 13, ricorrente, contro il Parlamento Europeo, rappresentato dal suo Segretario generale, Sig. Hans Robert Nord, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, Côte d'Eich 22, Lussemburgo, convenuto, causa avente ad oggetto : l'annullamento della decisione della Segreteria del Parlamento, in data 1o febbraio 1963, intitolata : «Avviso di posto vacante n. 44 presso la Direzione generale della documentazione parlamentare e dell'informazione», e il risarcimento del danno causato al Lassalle da detta decisione, LA CORTE composta dai Signori : A. M. Donner, Presidente, Ch. L. Hammes e A. Trabucchi (relatore), presidenti di Sezione, L. Delvaux, R. Rossi, R: Lecourt e W. Strauss, giudici, Avvocato generale : M. Lagrange, Cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
L'avviso n. 44, emesso dalla Segreteria del Parlamento. Europeo il 1o febbraio 1963, portava a conoscenza del personale che era vacante un posto di capo divisione (grado A 3) presso la Direzione della documentazione e dell'informazione, e ciò ai fini della copertura del posto stesso mediante promozione o trasferimento all'interno dell'Istituzione. Fra i titoli richiesti l'avviso indicava la «perfetta conoscenza» della lingua italiana. Il ricorrente, dipendente del Parlamento di nazionalità francese, ha impugnato l'avviso appunto a causa di questa condizione.
paragrafo 3
Con ordinanza 13 marzo 1963 il Presidente della Corte, statuendo su una domanda di sospensione presentata dal ricorrente, ha disposto che il Parlamento Europeo, fino alla sentenza nel merito, non dovrà provvedere alla copertura del posto vacante.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha concluso che la Corte voglia :
paragrafo 2
«Annullare l'avviso (n. 44) di posto vacante presso la Direzione generale della documentazione parlamentare e dell'informazione, atto che emana dalla Segreteria del Parlamento Europeo e porta la data del 1o febbraio 1963. Dichiarare che a tale annullamento consegue la nullità di qualsiasi ulteriore e connesso procedimento, il quale non potrebbe essere opposto al ricorrente. Dichiarare il Parlamento Europeo tenuto a riparare il danno subito dal concludente in seguito all'illegittimità della decisione impugnata e porre pertanto, a carico del Parlamento predetto, il risarcimento da liquidarsi dalla Corte stessa, secondo la sua prudenza. Porre a carico del Parlamento Europeo tutte le spese della presente causa.»
paragrafo 3
Nel controricorso il convenuto ha concluso chiedendo alla Corte :
paragrafo 4
«Di dare atto al convenuto che esso non intende eccepire l'irricevibilità del ricorso ; Di dichiarare inammissibili le prove offerte dal ricorrente, infondato il ricorso e respingerne tutte le domande; Di statuire sulle spese secondo giustizia.»

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. SULLA RICEVIBILITÀ

paragrafo 1
Il convenuto non contesta la ricevibilità del ricorso. Esso rileva tuttavia che la decisione impugnata emana, non già dalla Segreteria del Parlamento, bensì dall'Ufficio di presidenza, e che le critiche mosse dal ricorrente alla Segreteria riguardano di conseguenza detto Ufficio.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. NEL MERITO › a) In generale

paragrafo 1
Il ricorrente denuncia lo sviamento di potere che la Segreteria del Parlamento avrebbe commesso violando gli articoli 7, 27, 45 e l'allegato III dello Statuto del personale.
paragrafo 2
La clausola dell'avviso di cui trattasi che avrebbe dato luogo a questa quadruplice violazione è il requisito della perfetta conoscenza della lingua italiana; il ricorrente vi ravvisa un modo dissimulato di far sapere che il posto vacante è riservato ad un dipendente di nazionalità italiana.
paragrafo 3
Nel controricorso il convenuto ammette di aver voluto assegnare il posto a un italiano, ma sostiene di averlo fatto in armonia con l'articolo 27, primo comma, dello Statuto, a norma del quale le assunzioni devono essere effettuate secondo una base geografica quanto più ampia possibile. In ossequio a questa norma l'Ufficio di presidenza, nel giugno 1962, in occasione della riorganizzazione dei ruoli richiesta dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, avrebbe deciso di procedere alla ridistribuzione dei posti in base alla nazionalità, onde garantire una equa ripartizione geografica. Ciò non significherebbe affatto che il Parlamento abbia intenzione di riservare per sempre il posto di cui trattasi ad un italiano; il convenuto concorda col ricorrente nel ritenere che l'equilibrio fra le varie nazionalità deve essere in linea di principio ristabilito mediante nuove assunzioni, da effettuarsi ai gradi iniziali, non già mediante una politica di promozioni dei dipendenti in servizio la quale tenga conto in primo luogo della loro nazionalità. Il convenuto rileva che l'applicazione di questi principi presupponeva una situazione iniziale di equilibrio fra le varie nazionalità: proprio per instaurare una situazione di partenza che ponesse tutte le nazionalità su un piede di parità l'Ufficio avrebbe deciso la distribuzione dei posti criticata dal ricorrente.
paragrafo 4
Il ricorrente ribatte che questo argomento non ha alcun valore giuridico, posto che l'equilibrio fra le nazionalità non deve essere garantito mediante assunzioni ai gradi iniziali solo «in linea di principio» : si tratta di un preciso obbligo che deve essere osservato in ogni caso. Le ragioni di opportunità non autorizzano a trascurare le norme giuridiche.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. NEL MERITO › b) Stilla censura tratta dall'articolo 45 dello Statuto del personale

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che, in considerazione della sua preparazione professionale, della sua anzianità, dei suoi titoli e delle note eccellenti di cui è stato oggetto per l'attività svolta presso il Parlamento Europeo, egli ha indubbiamente una legittima aspettativa alla promozione. Benché la promozione abbia luogo unicamente a scelta, l'articolo 45 dello Statuto limita il potere discrezionale dell'Amministrazione prescrivendole di procedere allo «scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili», nonché all'«esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto». Il fatto che un posto sia stato riservato a priori a una determinata nazionalità renderebbe impossibile tanto lo scrutinio, quanto l'esame.
paragrafo 2
Il convenuto oppone che il motivo è estraneo all'oggetto del ricorso. Lo Statuto distinguerebbe infatti l'assunzione, i cui estremi sono enunciati nell'articolo 27, dalla promozione, disciplinata dall'articolo 45. Trattandosi nella specie di coprire un posto di nuova istituzione, l'autorità investita del potere di nomina avrebbe dovuto applicare in primo luogo l'articolo 27. Nel determinare i requisiti per il posto vacante, essa avrebbe dovuto attenersi unicamente ai principi posti da detta disposizione, in ispecie a quello dell'assunzione dei dipendenti secondo una base geografica quanto più ampia possibile. La questione se un candidato possedesse i requisiti necessari per la promozione sarebbe stata quindi fuori luogo a questo stadio del procedimento. Solo dopo aver determinato questi requisiti si potrebbe infatti dare inizio al procedimento di nomina di cui all'articolo 29, il quale prescrive di esaminare in primo luogo «le possibilità di promozione o di trasferimento all'interno dell'Istituzione».
paragrafo 3
Lo sviamento di potere nei confronti del ricorrente sussisterebbe soltanto qualora la condizione relativa alla ripartizione geografica di cui trattasi fosse stata posta, non già in ossequio a una norma giuridica, bensì unicamente per togliere al Lassalle ogni possibilità di promozione.
paragrafo 4
Il ricorrente ribatte che la Segreteria aveva dato l'avvio ad un procedimento di promozione, non già di assunzione. A norma dell'articolo 31, infatti, l'assunzione riguarda soltanto i gradi iniziali di ciascuna categoria.
paragrafo 5
Il convenuto replica che il secondo paragrafo dell'articolo 31 permette di derogare in ampia misura al principio invocato dal ricorrente.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. NEL MERITO › c) Sulla censura tratta dall'articolo 27 dello Statuto

paragrafo 1
Il ricorrente rileva che, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, dello Statuto, nessun impiego può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. Si tratterebbe di un principio che non riguarda soltanto l'assunzione, ma si applica alla carriera dei dipendenti fino alla loro cessazione dal servizio.
paragrafo 2
L obbligo, di cui allo stesso articolo 27, di procedere alla ripartizione geografica secondo una base quanto più ampia possibile vieterebbe inoltre di riservare a priori il posto a una data nazionalità. L'equilibrio fra le varie nazionalità sarebbe ammissibile soltanto se realizzato al grado iniziale di ciascuna categoria.
paragrafo 3
Il convenuto oppone una diversa interpretazione dell'articolo 27: esso rileva che l'obbligo di assumere i dipendenti secondo una base geografica quanto più ampia possibile, di cui al primo comma dell'articolo 27, e già sancito nel preambolo dello Statuto, il che ne dimostrerebbe l'importanza fondamentale e il carattere di principio informatore. Nel terzo comma dello stesso articolo il convenuto ravvisa soltanto una disposizione d'attuazione, che non potrebbe prevalere su detta disposizione di principio. L'articolo 27, terzo comma, avrebbe lo scopo, non già di garantire all'Istituzione le più alte qualità individuali dei dipendenti assunti, bensì di garantire a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità un accesso proporzionalmente uguale agli impieghi comunitari. La reale portata del divieto contemplato nel citato terzo comma sarebbe che la determinazione della nazionalità occorrente per occupare questo o quel posto vacante può valere per una sola nomina, non già per il posto in sé, in via permanente.
paragrafo 4
Secondo il ricorrente, questa interpretazione restrittiva dell'articolo 27, terzo comma, sarebbe in contrasto col carattere tassativo del divieto ivi contenuto. Dalla circostanza, poi, che questo divieto non figurava nel vecchio Statuto C.E.C.A. il ricorrente ritiene di poter inferire che gli autori del nuovo Statuto hanno inteso porre fine a pratiche deplorevoli.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. NEL MERITO › d) Sulla censura tratta dall'articolo 7 dello Statuto

paragrafo 1
La più grave violazione degli obblighi statutari commessa dal convenuto consisterebbe, secondo il ricorrente, nel fatto che la Segreteria del Parlamento, in contrasto con l'articolo 7 («… nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di nazionalità…») non ha tenuto conto delle proposte fatte dal Direttore generale e dal Direttore della documentazione e dell'informazione parlamentare, cioè dai due superiori gerarchici del ricorrente, iquali, nella descrizione delle mansioni relative al posto vacante, non avevano affatto incluso la «perfetta conoscenza» della lingua italiana, ma avevano invece insistito sulla conoscenza della lingua francese.
paragrafo 2
Il convenuto ribatte che l'articolo 7 dello Statuto, sul quale questa censura è basata, è estraneo all'oggetto della controversia, giacché la causa verte sulle condizioni di assunzione dei dipendenti, mentre detta disposizione riguarda la destinazione dei dipendenti cioè si riferisce ad uno stadio ulteriore. Il convenuto rileva inoltre che la descrizione delle mansioni di cui trattasi menziona il seguente requisito : «conoscenza approfondita della lingua italiana».
paragrafo 3
Il ricorrente ribatte che ì vari stadi del procedimento per la copertura di un posto vacante non possono essere giuridicamente separati; non sarebbe infatti possibile nominare un dipendente senza destinarlo ad un posto. Sarebbe quindi evidente che, se nel pubblicare un avviso di posto vacante la Segreteria del Parlamento agisce in contrasto con le norme del procedimento prescelto per coprire il posto stesso (promozione) e con le norme relative alla assegnazione dei dipendenti, essa agisce illegittimamente.
paragrafo 4
Il convenuto sostiene invece che il procedimento per la copertura di un posto può in realtà comprendere vari atti, giuridicamente distinti, quali la nomina, cui si applica la norma della ripartizione fra le varie nazionalità, e la assegnazione per la quale, ai sensi dell'articolo 7, questa norma non ha più valore.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. NEL MERITO › e) Sulla censura tratta dall'allegato III dello Statuto

paragrafo 1
Il ricorrente assume che, non precisando lo Statuto gli estremi dell'avviso di posto vacante di cui all'articolo 4, ci si deve richiamare all'allegato III, intitolato «procedimento di concorso», a norma del quale il bando di concorso deve specificare eventualmente «le conoscenze linguistiche richieste dalla natura dei posti da coprire». Da questa disposizione egli deduce a contrario che se, come nella specie, la natura di un posto non esige la conoscenza di una lingua determinata, questa non può essere richiesta.
paragrafo 2
Il convenuto sostiene invece che le disposizioni dell'allegato III non sono applicabili all'avviso di posto vacante. La questione andrebbe risolta unicamente in base alle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto.

SENTENZA › IN FATTO › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

paragrafo 1
Il ricorrente si rimette alla Corte per stabilire l'entità del danno subito a seguito dell'illegittimità dell'atto impugnato. Il ricorrente assume che il danno non si concreta soltanto nelle spese sostenute per intentar causa, ma anche nel danno morale conseguente al giudizio e nel danno materiale e morale derivante dal fatto di essere mantenuto al suo grado attuale.
paragrafo 2
Il convenuto oppone che la legittima aspettativa alla promozione riconosciuta dal Parlamento al Lassalle non significa che egli abbia diritto alla promozione. Con ciò verrebbe meno il fondamento della domanda di risarcimento. Le spese sostenute dal ricorrente per intentar causa sarebbero comprese fra le spese del giudizio.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente. Con ordinanza 26 marzo 1963, la prima Sezione ha rinviato la causa alla Corte, a norma dell'articolo 95, n. 2, del Regolamento di procedura. Il 21 giugno 1963 il Comitato del personale del Parlamento Europeo ha proposto istanza d'intervento, a norma degli articoli 37 C.E.E. e 38 C.E.E.A. dei protocolli sullo Statuto della Corte; previa discussione scritta e orale, con ordinanza 14 novembre 1963 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il ricorso è stato proposto nelle forme e nel termine prescritti. La ricevibilità del ricorso non è stata contestata, né dà luogo a rilievi di ufficio. Il ricorso è quindi ricevibile.

SENTENZA › IN DIRITTO › Nel merito

paragrafo 1
Secondo il ricorrente, il requisito della perfetta conoscenza della lingua italiana, contenuto nell'impugnato avviso di posto vacante, sarebbe soltanto un modo dissimulato di riservare il posto vacante ad un candidato di nazionalità italiana e renderebbe impossibile l'esame comparativo dei meriti di tutti i dipendenti che possono aspirare alla promozione di cui trattasi, e ciò in contrasto con l'articolo 45 degli Statuti del personale della C.E.C.A., della C.E.E. e della C.E.E.A. Il convenuto, pur ammettendo che detto requisito intendeva porre una condizione di nazionalità, oppone che la censura è inconferente, giacché l'avviso di posto vacante è retto unicamente dall'artico 27.
paragrafo 2
Quest'eccezione preliminare del convenuto va disattesa. La promozione, infatti, pur intervenendo ad uno stadio ulteriore, dipende giuridicamente dall'avviso di posto vacante, giacché i requisiti in questo indicati possono determinare l'ambito dei dipendenti promovibili. Si deve quindi stabilire se l'avviso di posto vacante possa porre condizioni di nazionalità.
paragrafo 3
A questo proposito va rilevato che, in caso affermativo, le finalità di cui agli articoli 7 e 27 degli Statuti del personale diverrebbero irraggiungibili. Questi articoli hanno di mira in primo luogo l'interesse del servizio: l'articolo 7 fa obbligo all'autorità investita del potere di nomina di tener conto del «solo interesse del servizio… prescindendo da considerazioni di nazionalità»; l'articolo 27, primo comma, assegna alle assunzioni lo scopo di assicurare all'Istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. L'articolo 27, ultimo comma, stabilisce espressamente che nessun impiego può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
paragrafo 4
Se ciò non bastasse, nel procedere alle promozioni si devono del pari far salve le legittime aspettative di carriera dei dipendenti, principio reso manifesto dal sistema di preferenze interne, nel coprire i posti vacanti, di cui all'articolo 29 degli Statuti.
paragrafo 5
Se l'articolo 47 parla di assunzioni secondo una base geografica quanto più ampia possibile, la posizione nel testo di questa prescrizione ed i termini usati indicano trattarsi di un elemento di cui si deve tener conto in un secondo tempo, onde garantire il migliore equilibrio geografico. L'interesse del servizio e le legittime aspettative di carriera sarebbero lesi qualora l'Amministrazione, onde garantire tale equilibrio, potesse riservare un posto ad una nazionalità determinata per motivi non inerenti al buon funzionamento dei servizi. Non è invece incompatibile con questi principi che l'Amministrazione, qualora i titoli dei vari candidati siano praticamente uguali, si valga della nazionalità come criterio preferenziale ove ciò sia necessario onde stabilire l'equilibrio geografico fra i suoi dipendenti.
paragrafo 6
Questo modo di procedere non contrasta col divieto di cui all'articolo 7, n. 1, degli Statuti del personale. Detto divieto non osta infatti a che l'esigenza di far salvo l'equilibrio geografico in ossequio allo spirito comunitario venga tenuta presente, alle condizioni e nei limiti obiettivamente stabiliti dagli Statuti.
paragrafo 7
Nella specie è assodato che il criticato requisito linguistico era inteso a riservare il posto di cui trattasi, già prima dello scrutinio di cui all'articolo 45 degli Statuti, ad una nazionalità determinata. Se non avevano la nazionalità richiesta, i dipendenti interessati a questo posto erano quindi automaticamente esclusi dal novero dei promovibili.
paragrafo 8
D'altro lato è pacifico che nella specie i limiti in tale modo posti dal convenuto alle sue possibilità di scelta non erano giustificati da motivi attinenti al buon funzionamento del servizio al quale appartiene il posto di cui trattasi. Un siffatto modo di procedere è in contrasto col principio che impone di coprire i posti disponibili con funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità.
paragrafo 9
Il requisito linguistico in esame è quindi in contrasto con gli articoli 7, 27 e 45 degli Statuti; l'avviso di posto vacante contenente detto requisito va pertanto annullato.

SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla domanda di risarcimento

paragrafo 1
Il ricorrente assume di aver subito un danno morale in conseguenza del ricorso ed un danno morale e materiale per essere stato mantenuto al suo grado attuale.
paragrafo 2
La Corte osserva che il ricorso, la cui domanda principale è stata accolta, non può recare al ricorrente alcun danno e tanto meno può dar luogo a risarcimento il fatto che egli sia stato mantenuto al suo grado attuale. Quand'anche infatti l'impugnato avviso di posto vacante avesse consentito di prendere in considerazione la candidatura del ricorrente, nulla permetterebbe di individuare a priori, ossia prima che sia stato espletato il procedimento contemplato all'articolo 45, il dipendente prescelto per la promozione. La domanda di risarcimento va quindi respinta.

SENTENZA › IN DIRITTO › Le spese

paragrafo 1
La domanda principale del ricorrente, diretta all'annullamento dell'atto impugnato, è stata accolta. A norma dell'articolo 69, n. 2, del Regolamento di procedura, il convenuto va condannato alle spese.

Dispositivo

Letti gli atti di causa, Sentita la relazione del giudice relatore, Sentite le parti nelle loro difese orali, Sentite le conclusioni dell'avvocato generale, Visti i Protocolli sugli Statuti della Corte di Giustizia allegati ai Trattati istitutivi della C.E.C.A., della C.E.E. e della C.E.E.A., Visti gli articoli 7, 27, 29, 32, 45 e 91 degli Statuti del personale della C.E.C.A., della C.E.E. e della C.E.E.A., Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, LA CORTE respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1. È annullata la decisione della Segreteria del Parlamento Europeo, in data 1o febbraio 1963, intitolata «Avviso di posto vacante n. 44, presso la Direzione generale della documentazione parlamentare e dell'informazione». 2. La domanda di risarcimento proposta dal ricorrente è respinta. 3. Le spese sono poste a carico del Parlamento Europeo.

Firme

Così deciso a Lussemburgo, il 4 marzo 1964 Donner Hammes Trabucchi Delvaux Rossi Lecourt Strauss Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 4 marzo 1964. Il Cancelliere A. Van houtte Il Presidente A. M. Donner

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze