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Sez. 3, Sentenza n. 10873 del 11/01/2001 Ud. (dep. 19/03/2001) Rv. 218958 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b) legge n. 516 del 1982 - Distruzione o occultamento di scritture contabili - Disciplina introdotta dal D.lgs n. 74 del 2000 - Reato previsto dall'art. 10 D.lgs citato - Continuità normativa con la precedente norma incriminatrice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218958-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1982 n. 516 (come sostituito dall'art. 6 del d.l. n. 83 del 1991, convertito con legge n. 154 del 1991), che sanzionava la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi, avesse distrutto od occultato in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi, può essere ricondotta, per evidente continuità normativa, alla nuova previsione dell'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74 (occultamento o distruzione di documenti contabili).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)