Sez. 1, Sentenza n. 3 del 03/01/2003 (Rv. 559419 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Valutazione della corte territoriale sulla ragionevolezza della durata del singolo procedimento, nonché sull'esistenza e sulla quantificazione dei danni - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la valutazione operata dalla corte d'appello in ordine alla ragionevolezza dei tempi di durata dello specifico procedimento ed alla effettiva esistenza e quantificazione dei danni lamentati si risolve in un apprezzamento tipicamente di merito, come tale rimesso all'esclusivo giudizio della corte territoriale e non suscettibile di revisione in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)