Sez. 1, Sentenza n. 21020 del 27/09/2006 (Rv. 593124 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Valutazione della corte territoriale sulla ragionevolezza della durata del singolo procedimento - Apprezzamento di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'individuazione della ragionevole durata del processo costituisce espressione di un tipico giudizio di merito, come tale rimesso alla corte d'appello e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivato. In particolare, si risolve in un apprezzamento di fatto, istituzionalmente riservato alla corte di merito, la valutazione dei termini assegnati agli ausiliari, dei tempi impiegati per l'adozione e il deposito di provvedimenti giudiziari, della congruità dei rinvii disposti dall'ufficio, dei ritardi imputabili alla stessa parte a seguito di istanze di rinvio, nonché della incidenza di detti periodi sul termine ragionevole di durata del processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)