Sez. 5, Sentenza n. 4482 del 23/10/1996 Cc. (dep. 06/12/1996) Rv. 207075 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Ordinanza emessa dal gip ex art. 302 cod. proc. pen. - Riesame - Trasmissione degli atti al Tribunale del riesame - Obbligo di trasmissione delle memorie e degli atti difensivi prodotti in sede di interrogatorio - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame dei provvedimenti cautelari personali, l'art. 309 comma 5 cod. proc. pen. nel prevedere gli obblighi di trasmissione di atti al tribunale della libertà, fa riferimento agli atti presentati a norma dell'art. 291 comma primo cod. proc. pen., articolo che, oltre agli elementi favorevoli all'imputato, indica esplicitamente le deduzioni e memorie difensive già depositate. Nel caso in cui, dichiarata inefficace una misura di custodia, il gip prima di disporla nuovamente a norma dell'art. 302 comma secondo, riceva atti difensivi in corso o al termine dell'interrogatorio, questi, se non ne fanno parte integrante, devono intendersi quali deduzioni e memorie difensive e perciò devono essere trasmesse al tribunale del riesame entro il termine indicato dall'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. pena la perdita di efficacia della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)