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Sez. 4, Sentenza n. 1420 del 31/05/1996 Cc. (dep. 21/06/1996) Rv. 205141 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Atti presentati a norma dell'art. 291, primo comma cod. proc. pen. - Trasmissione da parte dell'autorità procedente entro il termine di legge - Obbligo - Violazione - Sanzione della cessazione di efficacia della misura cautelare - Distinzione tra atti rilevanti e non - Possibilità - Esclusione - Fattispecie: mancata trasmissione di annotazione di P.G..
Stato
decisa il 1996-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205141-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

In tema di impugnazione di provvedimenti dispositivi di misure cautelari, la cessazione dell'efficacia di queste ultime consegue alla mancata trasmissione da parte dell'autorità procedente di tutti gli atti presentati a norma dell'art. 291, primo comma cod. proc. pen., nonché degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato e delle eventuali deduzioni e memorie difensive, senza che sia consentito distinguere fra atti rilevanti e non. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione di un'annotazione di polizia contenente elementi a carico degli indagati). (Contra, sez. 2, 20 giugno 1996, ric. Cannavò).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)