Sez. 3, Sentenza n. 4059 del 23/11/1995 Cc. (dep. 23/12/1995) Rv. 203944 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Elementi sopravvenuti favorevoli all'imputato - Trasmissione di questi - Perentorietà del termine di cinque giorni di cui all'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
In tema di riesame delle ordinanze che dispongano una misura coercitiva, il termine di cinque giorni indicato dal comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, non deve ritenersi perentorio solo in riferimento alla trasmissione di tutti gli elementi posti a base della misura e non anche in relazione alla eventuale sopravvenienza di elementi favorevoli all'indagato. Invero il menzionato art. 309 cod. proc. pen. non pone alcuna distinzione fra gli elementi preesistenti (posti a fondamento della misura adottata) e quelli sopravvenuti se favorevoli all'indagato, essendo prevista per la tardiva trasmissione di tutti i predetti atti una sola sanzione processuale: l'inefficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva (art. 309 comma decimo cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)