diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1321 del 15/02/1985 (Rv. 439405 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DESTINATARI - PROFUGHI E RIMPATRIATI DALLA LIBIA DOPO L'AGOSTO 1969 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439405-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DESTINATARI - PROFUGHI E RIMPATRIATI DALLA LIBIA DOPO L'AGOSTO 1969 - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (norme a favore dei dipendenti civili dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), per il quale i benefici previsti da tale legge si applicano ai profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, la predetta legge si applica soltanto a coloro che sono rimasti coinvolti in modo immediato e diretto negli effetti del trattato di pace ed alle categorie che ad essi hanno ottenuto una specifica parificazione con apposite leggi, ma non a tutti i profughi indistintamente, come agli italiani costretti a stabilirsi in Italia a seguito di eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace. Pertanto, i profughi ed i rimpatriati dalla Libia dopo l'agosto 1969 possono essere ammessi a fruire della legislazione speciale vigente per i profughi e rimpatriati, ma non dei benefici della legislazione, relativa agli ex combattenti ed assimilati, approntata dalla legge n. 336 del 1970. (V 5211/79, mass n 401818; (V 492/77, mass n 384043; (Conf 1921/80, mass n 405544).*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1952 num. 137 CORTE COST., DPR 04/07/1956 num. 1117, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/08/1970 num. 622 CORTE COST., Legge 19/10/1970 num. 744 CORTE COST., Legge 12/12/1973 num. 922 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)