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Sez. U, Sentenza n. 3893 del 28/06/1982 (Rv. 421840 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI - DOMANDA DELL'IMPIEGATO CONTRO L'INPS PER IL RICONOSCIMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA E L'ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI NONCHÉ DELL'INPS CONTRO IL DATORE DI LAVORO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EVASI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1982-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421840-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI IMPIEGO PUBBLICO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI OBBLIGATORI - DOMANDA DELL'IMPIEGATO CONTRO L'INPS PER IL RICONOSCIMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA E L'ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI NON VERSATI NONCHÉ DELL'INPS CONTRO IL DATORE DI LAVORO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EVASI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla controversia promossa per sentire accertare la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego con lo stato o con ente pubblico non economico, si estende alla pretesa accessoria del prestatore di lavoro, diretta a far valere la responsabilità nei suoi confronti del datore di lavoro per omissioni contributive, la quale trova titolo immediato e diretto nel suddetto rapporto d'impiego e negli obblighi ad esso inerenti, ma non anche all'ulteriore domanda sollevata dallo stesso lavoratore contro l'istituto di previdenza, per il riconoscimento della propria posizione assicurativa e lo accredito dei contributi non versati dal datore di lavoro, né allo eventuale domanda proposta dall'istituto medesimo contro il datore di lavoro per il pagamento dei contributi evasi, atteso che tali ultime pretese, pur trovando premessa necessaria nel rapporto d'impiego, investono l'autonomo e distinto rapporto assicurativo, e, pertanto, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario (salva restando la sospensione del relativo procedimento, a norma dello art. 295 cod. proc.civ., fino alla pronuncia del giudice amministrativo sulla sussistenza del rapporto d'impiego). (V 1113/81, mass n 411674; (V 6021/79, mass n 402726; (V 5332/78, mass n 395103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)