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Sez. 3, Sentenza n. 3397 del 14/02/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158521 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI E DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA DI ASSEGNI - CONCRETA CONVERTIBILITÀ - IRRILEVANZA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158521-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI E DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA DI ASSEGNI - CONCRETA CONVERTIBILITÀ - IRRILEVANZA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

La norma penale valutaria, nel punire l'esportazione non autorizzata consumata o tentata, dal territorio nazionale all'estero, di titoli di credito e mezzi di pagamento, nella cui categoria rientrano gli assegni bancari, prescinde dalla loro concreta diretta ed immediata convertibilità in valuta estera o nazionale oltre i confini dello stato e dalla loro efficacia solutoria rispetto ad obbligazioni del residente verso il non residente, e ciò in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice consiste nel controllo pubblico del movimento di valori monetari o rappresentativi di moneta in uscita dal territorio nazionale. (V mass n 153734; (V mass n 151754).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)