Sez. 2 - , Ordinanza n. 24101 del 26/09/2019 (Rv. 655363 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Conferimento di azienda in società - Effetto traslativo - Responsabilità per i debiti dell'azienda - Sussistenza - Corresponsabilità del cessionario - Presupposti.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
Il conferimento di un'azienda individuale in società di persone o di capitali determina, ai sensi degli artt. 2558 e ss. c.c., un fenomeno traslativo in virtù del quale l'alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, egli non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, essendo, quindi, legittimato a contestarne l'esistenza; la corresponsabilità del cessionario nei confronti dei creditori aziendali, viceversa, postula l'annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2464, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)