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Sez. 2, Sentenza n. 19454 del 28/09/2004 (Rv. 577395 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Conferimento di azienda individuale in società di persone - Disciplina ex art. 2560, cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Debiti inerenti all'azienda ceduta - Responsabilità della società conferitaria - Sussistenza - Presupposti - Iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori - Sufficienza - Responsabilità del conferente - Sussistenza - Liberazione - Presupposti - Consenso del creditore - Necessità.
Stato
decisa il 2004-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577395-01

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE

Il conferimento di una azienda individuale in una società di persone equivale ad una cessione della medesima in favore della società conferitaria e, pertanto, alla fattispecie è applicabile l'art. 2560, cod.civ., con la conseguenza che la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori, ed il conferente non è liberato dai debiti suddetti, se il creditore non vi abbia consentito, restando escluso che la mera conoscenza del conferimento da parte del creditore e l'assenso ad emettere le fatture a nome della società conferitaria equivalgano a consenso alla liberazione del conferente dalla responsabilità per i succitati debiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)