Sez. 1, Sentenza n. 688 del 26/01/1999 (Rv. 522622 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE | Disciplina - Riduzione delle rimanenze iniziali operata dall'Ufficio sul presupposto della mancata emissione di fatture - Illegittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 60 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che ha sostanzialmente riprodotto la disciplina dettata dall'art. 63 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, applicabile anche alle imprese a contabilità semplificata, prevede che le opere, pattuite come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannale in contratti di appalto, vengano comprese fra le rimanenze di ciascun periodo di imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e fra le giacenze iniziali del periodo successivo per il valore complessivo della parte eseguita; che la valutazione delle opere da includere tra le rimanenze venga fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti, e non dei costi sostenuti, ad eccezione della parte coperta da stati di avanzamento, nel qual caso la valutazione va fatta sulla base dei corrispettivi liquidati; che vengano imputati all'esercizio come ricavi soltanto i corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente. Stante tale disciplina, non può essere giustificata la riduzione delle rimanenze iniziali operata dall'Ufficio perché, per la parte ridotta, nell'anno di imposta interessato dall'accertamento non vi è stata emissione di fatture, atteso che proprio il fatto che non sono state emesse fatture impone che le opere in corso di esecuzione, per quanto riguarda la parte realizzata, siano imputate come rimanenze finali all'esercizio in cui sono state eseguite e come giacenze iniziali al successivo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 63, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)