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Sez. 5, Sentenza n. 2607 del 08/03/2000 (Rv. 534666 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Condizioni - Già intervenuta declaratoria dell'inammissibilità o improcedibilità - Necessità - Mancata declaratoria - Conseguenze - Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Limiti - Portata - Ulteriori motivi di censure - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534666-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE

Dal combinato disposto degli artt. 369 e 387 cod. proc. civ. si ricava l'ammissibilità della proposizione, nel rispetto dei termini di legge, di un nuovo ricorso per cassazione in sostituzione di altro che non sia già stato dichiarato inammissibile o improcedibile. E tuttavia il nuovo ricorso non può contenere ulteriori motivi di censura, dovendosi ritenere che il diritto di impugnazione si sia esaurito con la proposizione del primo ricorso, anche se il termine di impugnazione non sia ancora scaduto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)