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Sez. L, Sentenza n. 5907 del 26/05/1993 (Rv. 482521 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere | Indennità estero - Natura mista - Presunzione - Limiti - Accertamento del carattere interamente retributivo - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482521-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere

Con riguardo alla cosiddetta indennità estero - la cui natura mista (in parte retributiva ed in parte risarcitoria) costituisce una presunzione semplice - è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi, l'accertamento del giudice del merito, il quale (ai fini della sua computabilità nell'indennità di anzianità e nel trattamento di fine rapporto) abbia ritenuto il carattere interamente retributivo della detta indennità (nella specie, in considerazione, in particolare, dell'esistenza di indennità "ad hoc" per i maggiori oneri - scuola, casa, tributi, spese per ferie in Italia e per il cambiamento di sede al termine dell'assegnazione all'estero - conseguenti alla prestazione dell'attività lavorativa fuori del territorio nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)