Sez. 3, Sentenza n. 2517 del 10/04/1986 (Rv. 445615 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE DI IMMOBILI ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - NECESSITÀ - ESTREMI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE DI IMMOBILI ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - NECESSITÀ - ESTREMI.*
La necessità, idonea a consentire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge n. 382 del 1978 (come modificato dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979), il recesso del locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, non più qualificata dalle connotazioni di urgente ed improrogabile (art. 4 della legge n. 253 del 1950), va intesa in senso relativo e non assoluto, con la conseguenza che ricorre tale situazione qualora il locatore manifesti la seria e non pretestuosa intenzione di destinare l'immobile locato all'Esercizio di una attività commerciale, per ovviare ad un bisogno concreto e pressante, da valutarsi dal giudice del merito tenendo presente quello che, secondo il comune sentire, integra l'esistenza di ragioni di vita e di lavoro. (Conf 3461/84, mass n 435481; (Conf 6263/84, mass n 437892).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)