Sez. 3, Sentenza n. 6263 del 29/11/1984 (Rv. 437892 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - ESTREMI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO - NECESSITÀ DEL LOCATORE EX ART. 1 BIS DELLA LEGGE N. 93 DEL 1979 - ESTREMI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, la necessità che lo legittima, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978 (come modificato dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979), seppure intesa in senso relativo e non assoluto, deve essere caratterizzata dalla esclusione di ogni pretestuosità del prospettato bisogno e sorretta dalla serietà del proposito del locatore, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito il convincimento del quale non è censurabile in Sede di legittimità se adeguatamente sorretto sul piano logico-giuridico. (V 748/84, mass n 432998; (V 739/84, mass n 432990; (V 2075/83, mass n 426931).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)