Sez. 3, Sentenza n. 7606 del 14/10/1987 (Rv. 455523 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE DA UNA LOCAZIONE NON ABITATIVA - CONDIZIONI - NECESSITÀ - ESTREMI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RECESSO DEL LOCATORE DA UNA LOCAZIONE NON ABITATIVA - CONDIZIONI - NECESSITÀ - ESTREMI.*
La necessità idonea a consentire, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978 (come modificato dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93), il recesso del locatore da una locazione non abitativa, va intesa - anche in relazione alla mancata riproduzione nell'art. 73 citato dell'aggettivazione di detta necessità come urgente ed improrogabile alla stregua dell'art. 4 n. 1 della legge n. 253 del 1950 - in senso relativo e non assoluto, ossia come obiettiva e non pretestuosa esigenza del locatore meritevole, in relazione alla particolare situazione, di tutela, ma scevra di elementi di drammaticità e di urgenza, come nel caso di disagio nell'Esercizio della propria attività professionale o commerciale rispetto alle possibilità che è in grado di offrire la disponibilità dell'immobile locato. (Conf 748/84, mass n 432990; (Conf 3947/84, mass n 435919; (Conf 2517/86, mass n 445615; (Conf 1923/87, mass n 451235).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)