Sez. 2, Sentenza n. 3549 del 25/03/1995 (Rv. 491403 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Potere del giudice - Esercizio - Istanza della parte interessata - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
Il potere conferito al giudice dall'art. 1384 cod.civ. di ridurre ad equità la penale ritenuta eccessiva non può essere esercitato d'ufficio, ma richiede l'istanza della parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)