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Sez. L, Sentenza n. 5691 del 19/04/2002 (Rv. 553849 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Istanza della parte interessata - Necessità - Deduzione di nulla dovere a titolo di penale - Implicita ricomprensione dell'istanza di riduzione - Esclusione - Presentazione di tale ultima istanza nel processo del lavoro - Termini.
Stato
decisa il 2002-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553849-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

Il potere conferito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. di ridurre ad equità la penale (per manifesta eccessività o sopravvenuta onerosità) non può essere esercitato d'ufficio, ma richiede l'istanza della parte interessata, che non può ritenersi implicitamente contenuta nella deduzione di non dovere nulla a titolo di penale (trattandosi di deduzione incompatibile con l'istanza di riduzione) e che, nel processo del lavoro, deve essere avanzata nel rispetto delle preclusioni fissate dagli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; ne consegue che la richiesta in argomento deve essere avanzata nel ricorso introduttivo o nella comparsa di risposta, oppure nel primo atto difensivo successivo al verificarsi di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sull'ammontare della penale, ma non può in nessun caso essere presentata nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)