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Sez. 6, Sentenza n. 39871 del 12/07/2013 Cc. (dep. 25/09/2013) Rv. 256444 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Legittimo impedimento - Astensione dalle udienze - Procedimenti cautelari reali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256444-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

Nei procedimenti relativi a misure cautelari reali non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria, ciò in quanto l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, e avente valore di normativa secondaria, escludenco la possibilità di astenersi nelle udienze "afferenti misure cautelari" si riferisce a tutte le misure cautelari, e, quindi, non solo a quelle personali. (In applicazione del principio è stata rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'indagato nel giudizio di cassazione proposto ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)