Sez. 3, Sentenza n. 1650 del 22/03/1979 (Rv. 398001 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - PIGNORAMENTO DEI MOBILI - RECLAMO DELLA PROPRIETA DI QUESTI DA PARTE DEL TERZO - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - CONTENUTO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - PIGNORAMENTO DEI MOBILI - RECLAMO DELLA PROPRIETA DI QUESTI DA PARTE DEL TERZO - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - CONTENUTO.*
Il terzo il quale reclama la proprieta dei mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, non soltanto deve dimostrare di averli acquistati con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, ma deve altresi dimostrare, con i mezzi di prova consentiti dall'art 621 cod proc civ, che alla data del pignoramento i beni mobili che ne furono oggetto si trovavano presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprieta. (Conf 2486/74, mass n 370915; (Conf 1253/72, mass n 357752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)