Sez. 3, Sentenza n. 2486 del 13/09/1974 (Rv. 370915 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - ESTENSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - ESTENSIONE.*
Il terzo proprietario o titolare di altri diritti reali sui beni pignorati, che proponga opposizione all'esecuzione, ha l'Onere di una duplice prova: l'una diretta ad accertare che il debitore detiene e possiede i beni pignorati in forza di un titolo diverso da quello di proprietario o di titolare di altro diritto reale, l'altra diretta a dimostrare l'esistenza del diritto reale reclamato da esso terzo sui beni pignorati. (Conf 1253'72, mass n 357752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)