Sez. 3, Sentenza n. 1253 del 18/04/1972 (Rv. 357752 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - ESTENSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - ESTENSIONE.*
Il terzo proprietario o titolare di altri diritti reali sui beni pignorati che proponga opposizione all'esecuzione ha l'onore di una duplice prova: l'una diretta ad accertare che il debitore detiene o possiede i beni pignorati in forza di un titolo diverso da quello di proprietario o di titolare di altro diritto reale, l'altra diretta a dimostrare l'esistenza del diritto reale reclamato da esso terzo sui beni pignorati. (V 3781'69, mass n 344067; 2048'66, mass n 323991).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)