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Sez. 2, Sentenza n. 5781 del 25/10/1988 (Rv. 460309 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - OFFERTA REALE O PER INTIMAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460309-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - OFFERTA REALE O PER INTIMAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'offerta della prestazione dovuta - necessaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 2932 cod. civ., per l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto - può essere costituita da una manifestazione della volontà di eseguire il pagamento espressa in qualsiasi modo che escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere senza che sia indispensabile l'uso dell'offerta reale o di quella per intimazione. Tale volontà può essere quindi implicitamente desunta dall'invito fatto alla controparte di comparire davanti al notaio per la stipula del contratto così come può essere manifestata attraverso l'offerta della prestazione compiuta in giudizio dalla parte, personalmente o a mezzo del suo procuratore, prima della pronunzia. (Conf 1915/87, mass n 451231; (Conf 6582/84, mass n 438132; (Conf 2870/83, mass n 427791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)