Sez. L, Sentenza n. 5856 del 08/10/1983 (Rv. 430706 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LICEITÀ - CONDIZIONI - STRAORDINARIETÀ ED OCCASIONALITÀ DELL'OPERA O DEL SERVIZIO EX ART. 1 LETTERA C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESTREMI - EVENTI DETERMINANTI PERIODICAMENTE UN INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - IPOTESI EX ART. 1 LETTERA A) DELLA MEDESIMA LEGGE - DISTINZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - LICEITÀ - CONDIZIONI - STRAORDINARIETÀ ED OCCASIONALITÀ DELL'OPERA O DEL SERVIZIO EX ART. 1 LETTERA C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESTREMI - EVENTI DETERMINANTI PERIODICAMENTE UN INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - IPOTESI EX ART. 1 LETTERA A) DELLA MEDESIMA LEGGE - DISTINZIONE.*
La straordinarietà ed occasionalità dell'opera o del servizio che, ai sensi dell'art. 1 lettera C) della legge n. 230 del 1962, giustificano l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, ricorrono quando l'assunzione sia diretta a sopperire ad esigenze che trascendono la normale attività della impresa ovvero a contingenze di eccezionale e transitoria intensificazione della medesima, anche se non imprevedibili, sicché, da un lato detta ipotesi normativa risulta estranea ad eventi che, pur realizzando un incremento più o meno netto di tale attività, sono periodicamente ricorrenti e perciò riconducibili all'ordinario ciclo produttivo dell'impresa, e dall'altro lato si distingue da quella autonomamente disciplinata (art. 1 lettera a), concernente le attività stagionali in senso stretto, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo e non già correlate ad esigenze aziendali di intensificazione dei ritmi produttivi, determinate da maggiori richieste di mercato o da altre situazioni di carattere produttivo, le quali, ai fini dell'assunzione a termine, possono essere rilevanti secondo la speciale disciplina di cui alla legge n. 18 del 1978, previa autorizzazione dello ispettorato del lavoro. (V 5741/83; (V 5740/83; (V 5739/83; (V 380/83, mass n 425197; (V 4319/81, mass n 415002; (V 3916/80, mass n 407802; (V 3898/78, mass n 395497).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)