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Sez. L, Sentenza n. 3916 del 21/06/1980 (Rv. 407802 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE ALLA DURATA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ESERCIZIO IN VIA CONTINUATIVA DELLA RADIOTELEDIFFUSIONE DA PARTE DELLA RAI TV - CARATTERE 'STRAORDINARIO OD OCCASIONALÈ EX ART 1 LETTERA C) DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407802-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE ALLA DURATA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ESERCIZIO IN VIA CONTINUATIVA DELLA RADIOTELEDIFFUSIONE DA PARTE DELLA RAI TV - CARATTERE 'STRAORDINARIO OD OCCASIONALÈ EX ART 1 LETTERA C) DELLA LEGGE N 230 DEL 1962 - ESCLUSIONE.*

Ai fini della legittima apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art 1 lettera C) legge 18 aprile 1962 n 230, e necessaria non solo la predeterminazione esplicita o implicita del compimento dell'opera o del servizio, ma occorre altresi che si tratti di attivita non rientrante in quella normalmente svolta dall'imprenditore, con la conseguenza che puo riconoscersi carattere 'straordinario od occasionalè, a tenore della suddetta disposizione, all'Esercizio in via continuativa delle radiotelediffusioni da parte della RAI Tv, che a tale attivita si dedica istituzionalmente e che e conseguentemente tenuta ad adeguarvi la programmazione articolata nei vari centri di produzione. (V 1017/79, mass n 397212 sulla seconda parte; (Conf 3898/78, mass n 393497 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)