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Sez. L, Sentenza n. 5260 del 28/09/1988 (Rv. 459938 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - FATTISPECIE IN TEMA DI OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE IN CASO DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO MA EFFICACE.*
Stato
decisa il 1988-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459938-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI - DISCIPLINA APPLICABILE - FATTISPECIE IN TEMA DI OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE IN CASO DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO MA EFFICACE.*

Il licenziamento dei dirigenti, non essendo a questi applicabili, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, le norme limitative dei licenziamenti individuali poste da detta legge e da quella n. 300 del 1970, trova la sua disciplina negli artt. 2118 e 2119 cod. civ., salva l'applicabilità di limiti al recesso del datore di lavoro previsti da Disposizioni dell'autonomia privata, collettiva o individuale, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S. C. - aveva ritenuto, ai sensi degli artt. 24, 25 e 27 del C.C.n.L. 22 dicembre 1981 per i dirigenti di aziende commerciali, che il licenziamento del dirigente intimato senza la contestuale motivazione scritta, Mancanza cui è equiparabile una motivazione orale o una motivazione scritta successiva all'intimazione, è per ciò stesso ingiustificato, pur conservando la sua efficacia, e comporta per il datore di lavoro l'Obbligo del pagamento dell'indennità "supplementare".) (V 1463/87, mass n 450904; (V 7295/86, mass n 449363).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)