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Sez. L, Sentenza n. 10445 del 25/11/1996 (Rv. 500785 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Dirigenti d'azienda - Licenziamento - Equiparazione contrattuale delle relative garanzie a quelle degli altri lavoratori - Legittimità - Esclusione - Speciale collocazione del dirigente nell'organizzazione aziendale - Profilo fiduciario del rapporto - Conservazione - Necessità - Fattispecie relativa al licenziamento di dirigenti per crisi aziendale e contrazione dell'organico.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500785-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

L'art. 10 della legge n. 604 del 1966 non consente, in materia di licenziamento, una completa omologazione, neanche per via convenzionale, della tutela del dirigente a quella degli altri lavoratori subordinati, data la peculiare collocazione che ad esso deve riconoscersi all'interno dell'organizzazione aziendale, richiedente la permanenza del profilo fiduciario del rapporto di lavoro. (Nella specie due dirigenti della parte ricorrente erano stati licenziati a causa di una crisi aziendale e la sentenza impugnata, sul presupposto dell'omologazione, da parte dell'art. 19 del C.C.N.L. per i dirigenti industriali, delle garanzie accordate a questa categoria di lavoratori rispetto al licenziamento a quelle previste dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966, aveva ritenuto che il datore di lavoro, per non corrispondere l'indennità contrattualmente prevista in caso di licenziamento ingiustificato, avrebbe dovuto provare la specifica incidenza del fattore di crisi aziendale rispetto alle posizioni lavorative da eliminare, non potendosi limitare a dimostrare la contrazione della produzione e quella conseguente dell'organico. La S.C. ha annullato tale sentenza, affinché il giudice di rinvio identifichi in base alla clausola contrattuale, ma con l'osservanza del riportato principio, l'ambito delle garanzie riservate al dirigente in caso di licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)