Sez. 5, Sentenza n. 25266 del 31/01/2001 Cc. (dep. 21/06/2001) Rv. 219464 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Accordo delle parti su nuova determinazione della pena - Riconoscimento delle attenuanti generiche o diverso giudizio sulla loro valenza - Idoneità dell'accordo a determinare la prescrizione del reato - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Anche nel così detto patteggiamento in appello -oltre che nel procedimento speciale previsto dall'art 444 Cpp- il riconoscimento di attenuanti generiche o la diversa valenza conferita alle stesse non possono avere altro scopo che quello di rendere possibile la applicazione della pena concordata, poiché non è consentita la utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione esso è preordinato; ne consegue che il concordato giudizio di prevalenza delle attenuanti (già concesse dal giudice di primo grado e ritenute, in quella fase, minusvalenti o equivalenti alle contestate aggravanti) non può determinare la prescrizione del reato, con riferimento al quale le parti hanno patteggiato la pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)