Sez. 5, Ordinanza n. 23231 del 22/04/2005 Cc. (dep. 21/06/2005) Rv. 231898 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - IN GENERE | Patteggiamento in appello - Possibilità di valutare gli effetti della pena concordata ai fini della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - IN GENERE
Anche nel patteggiamento in appello - oltre che nel procedimento speciale previsto dall'art 444 cod. proc. pen. - il riconoscimento di attenuanti generiche o la diversa valenza conferita alle stesse non possono avere altro scopo che quello di rendere possibile la applicazione della pena concordata, poichè non è consentita la utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione esso è preordinato. Ne consegue che il concordato giudizio di prevalenza delle attenuanti (non concesse dal giudice di primo grado) non può determinare la prescrizione del reato, con riferimento al quale le parti hanno patteggiato la pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)