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Sez. 6, Sentenza n. 20944 del 18/09/2000 Ud. (dep. 23/05/2002) Rv. 219829 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | C.d. "patteggiamento" in appello - Inserimento nel patto di circostanze attenuanti generiche - Utilizzo ai fini della declaratoria di prescrizione in virtù dell'abbreviazione del termine per riduzione della pena edittale - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219829-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

Analogamente a quanto accade per la definizione di procedimento mediante sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., anche nel giudizio d'appello definito ai sensi dell'art.599, comma 4, cod. proc. pen., nel quale le parti abbiano dichiarato di concordare sulla determinazione della pena, il giudice, richiesto di definizione del procedimento mediante sentenza che accolga la proposta concordata, dopo aver escluso sulla base degli atti che debba essere pronunciato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame, non può nella fase in cui valuta, nelle sue componenti, l'accordo raggiunto dalle parti per l'applicazione della pena, essere restituito nell'esercizio di un potere che ha già consumato; ne consegue che anche l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti generiche, vale solo per la determinazione della pena da infliggere in concreto e non già per farne conseguire anche la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non essendo consentita la utilizzazione dell'accordo medesimo per finalità incompatibili con il suo contenuto e con gli scopi alla cui realizzazione era preordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)