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Sez. 5, Sentenza n. 15547 del 19/03/2008 Ud. (dep. 15/04/2008) Rv. 239489 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Concordato in appello con riconoscimento delle attenuanti generiche - Richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2008-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239489-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di concordato in appello, ex art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, considerato che la concessione in tale sede delle attenuanti generiche - che fanno parte integrante dell'accordo e sono unicamente finalizzate alla rideterminazione in concreto del trattamento sanzionatorio - non ha alcun rilievo ai fini della prescrizione e non spiegano altro effetto se non quello di ridurre la pena con coessenziale rinunzia da parte dell'imputato "patteggiante" a far valere la prescrizione, non essendo consentito, in virtù del principio di lealtà processuale, l'utilizzazione dell'accordo per finalità incompatibile con gli scopi cui è preordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)