diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4802 del 24/09/1997 Cc. (dep. 25/09/1997) Rv. 209144 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Presupposti - Redazione del verbale di vane ricerche - Insufficienza - Decreto del giudice - Necessità - Conseguenze - Fattispecie in tema di notifica dell'avviso per l'udienza di riesame.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209144-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE

In tema di latitanza, presupposto per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen. è l'esistenza del relativo stato, che consegue non alla redazione del verbale di vane ricerche di cui all'art. 295 dello stesso codice ad opera della polizia giudiziaria, bensì al provvedimento del giudice il quale, pur avendo natura dichiarativa, è il risultato di una valutazione di merito in ordine al carattere sufficientemente completo ed esauriente delle ricerche svolte; in mancanza di tale provvedimento, pertanto, non può parlarsi di latitanza nell'accezione giuridico - processuale del termine e non possono conseguentemente verificarsi gli effetti che le norme del codice di rito a tale stato attribuiscono, ivi compreso quello delle modalità di notifica degli atti ai sensi dell'art. 165 anziché dell'art. 157 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità della procedura di riesame in quanto, pur in assenza del decreto dichiarativo della latitanza, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale era stato notificato all'indagato istante mediante consegna di copia al difensore)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)