Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016 (Rv. 638722 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Iscrizione negli elenchi - Finalità di agevolazione probatoria - Limiti - Disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore richiedente la prestazione previdenziale - Sussistenza - Accertamento incidentale dello "status" di lavoratore agricolo - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)